Per coloro che non sanno di cosa si parli in questi giorni o che pensano che la Giustizia con la G maiuscola sia a ragione l'unica cosa di importanza vitale per l'Italia (io reputo che la giustizia in Italia sia frenata dalla politica e non dai magistrati, che le leggi ci siano ma che non vengano applicate, che purtroppo Berlusconi abbia stravolto la legalità...ora basta perche potrei continuare per ore stravolgendo tutto il senso dell'articolo...) di seguito pubblico il testo della riforma.
"Carriere separate di giudici e pm; due Csm presieduti dal capo dello Stato; obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale secondo "i criteri" stabiliti dalla legge; componenti
togati del Csm eletti tra candidati estratti a sorte; magistrati responsabili di tasca propria come i medici e al pari dei funzionari della Pubblica amministrazione.
Questi, in sintesi, i punti salienti della riforma costituzionale della giustizia composta da 18 articoli approvata oggi dal Consiglio dei ministri.
SEPARAZIONE CARRIERE: Il ministro della Giustizia Angelino Alfano lo definisce il 'cardine' della riforma. I giudici costituiscono un "ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge". I Pm sono invece un "ufficio" organizzato secondo "le norme dell'ordinamento che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza".
OBBLIGO AZIONE PENALE MA CON LIMITI. Il Pm continuerà ad avere l'obbligo di esercitare l'azione penale ma "secondo i criteri stabiliti dalla legge".
RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI: Le toghe potranno essere chiamate a rispondere di tasca propria dal cittadino per errori commessi, come avviene per i medici. E infatti la bozza prevede che i magistrati sono "direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato". Si aggiunge poi che "nei casi di ingiusta detenzione o di altra indebita limitazione della libertà personale, la legge regola la responsabilità civile dei magistrati". Nel caso in cui le toghe non riescano a far fronte alla richiesta di risarcimento da soli, lo Stato potrà intervenire.
DOPPIO CSM: Ci sarà un Csm per i giudici e uno per i Pm. Entrambi presieduti dal Capo dello Stato. Tutti e due saranno composti per metà da laici e per metà da togati. Del Csm dei giudici farà parte di diritto il primo presidente della Cassazione, mentre gli altri componenti saranno per metà giudici votati sulla base del sorteggio degli eleggibili (con l'intenzione di frenare il correntismo della magistratura associata) e per metà 'laici' eletti da Parlamento. Nel Csm dei Pm siederà il Pg della Cassazione. E il vicepresidente sarà eletto tra i laici. I componenti elettivi di entrambi i Csm dureranno in carica 4 anni e non saranno più rieleggibili.
AI CSM VIETATI ATTI DI INDIRIZZO POLITICO. I due Csm "non possono adottare atti di indirizzo politico né esercitare attività diverse da quelle previste dalla Costituzione".
ALTA CORTE DI DISCIPLINA: Come il Csm, anche la nuova Corte di disciplina sarà divisa in due sezioni: una per i giudici e una per i Pm. I componenti di ogni sezione saranno nominati per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà da tutti i giudici e Pm. Il presidente sarà eletto tra i laici così come i vicepresidenti di entrambe le sezioni. Anche nei procedimenti disciplinari sarà assicurato il principio del 'giusto processo'. Contro i provvedimenti della Corte è ammesso ricorso per Cassazione per motivi di legittimità.
POLIZIA GIUDIZIARIA: I magistrati potranno disporre dell'autorità giudiziaria "secondo le modalità stabilite dalla legge".
MAGISTRATI ONORARI: Per andare incontro alla richiesta della Lega di una maggiore partecipazione del popolo all' amministrazione della giustizia, cambia l'art.106 della Costituzione per prevedere la nomina anche elettiva di magistrati onorari con funzioni di Pm (ora questa possibilità é limitata ai soli giudici).
INAPPELLABILITA' SENTENZE ASSOLUZIONE: L'inappellabilità delle sentenze di assoluzione introdotta a suo tempo dalla 'legge Pecorella' poi bocciata dalla Corte Costituzionale torna ora in Costituzione: all'art 111 sarà aggiunto un comma secondo cui "contro la sentenza di condanna è sempre ammesso appello salvo che la legge disponga diversamente", mentre "le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge".
POTERE ISPETTIVO GUARDASIGILLI: In Costituzione, l'art.110 si occupa della funzione ispettiva del Guardasigilli e del suo compito di riferire ogni anno alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine. Restano confermate le sue attribuzioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi della giustizia.
NON SI APPLICA AI PROCESSI IN CORSO: E' stata introdotta la norma transitoria secondo la quale i principi contenuti nella legge non si applicano "ai procedimenti penali in corso".Ansa.it
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